Manca poco alla ripresa delle sequenze contrattuali che fanno seguito all’accordo raggiunto lo scorso 14 luglio all’Aran sul Contratto collettivo nazionale 2019/21 dei comparti Istruzione, Università e Ricerca: dopo l’avvio delle trattative con l’avvio del nuovo anno scolastico, le parti si sono riviste a metà mese e da alcuni giorni sempre l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni ha convocato le organizzazioni sindacali rappresentative per il 12 e per il 16 ottobre.
Il confronto riguarderà l’organizzazione lavorativa e del personale dell’Università e della Ricerca: tra una settimana, giovedì 12 ottobre, le parti cercheranno di chiudere sull’adeguamento della disciplina riguardante il personale delle A.O.U.; nelle more della definizione di tale disciplina – si legge nella bozza del Ccnl 2029-21 sottoscritta a maggioranza - , al personale di cui agli articoli 64, comma 1, e 66 comma 1 del CCNL 16/10/2008 continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti. Tenuto conto dell’evoluzione del sistema di classificazione del personale del SSN di cui al comparto Sanità, ai fini dell’equiparazione economica si tiene conto della confluenza dei profili professionali previsti nella tabella di cui all’art. 64, comma 1, del CCNL16/10/2008”. Lunedì 16 ottobre le parti torneranno a confrontarsi sul tema “dell’ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi”.
Il sindacato Anief sarà presente, per i settori Istruzione, Università e Ricerca, con la propria delegazione, composta da Stefania La Mantia, Stefano Cavallini, Chiara Cozzetto, Roberto Papi, Stefano Lazzarini, Marco Giordano, Salvatore Fina.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che con questi incontri “si sta cercando di entrare nel dettaglio normativo sulla base di quanto accordato lo scorso luglio, dove per l’ambito accademico e della Ricerca avevamo già definito diversi passaggi generali: l’accantonamento dell'ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca e dei Policlinici universitari e l’introduzione per i lavoratori Afam dell’area dei funzionari, in attesa della stabilizzazione del personale precario, senza apportare novità sulle sanzioni disciplinari, con rinvio appunto alla sequenza contrattuale. Adesso cercheremo quindi c’è da definire l’operatività di tali accordi generali”, conclude Pacifico.
I RISULTATI OTTENUTI CON IL CCNL 2019/21 SU ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Cosa è stato ottenuto con l’accordo del 14 luglio 2023 sul contratto collettivo nazionale sottoscritto all’Aran?
- i tre giorni di permesso (non due) retribuito anche al personale precario;
- i 60 euro (non 6) mensili come indennità da assegnare ai Direttori dei servizi generali e amministrativi;
- i 4 mesi (non 3) di congedo per le donne vittime di violenza;
- l’autorizzazione per i Dsga per accedere ai fondi del MOF (fino ad oggi non era previsto);
- l’autorizzazione a bandire corsi professionali per gli Ata facenti funzione su ruolo superiore;
- la conservazione delle posizioni economiche e lo sblocco della metà, fermate nell’ultimo decennio a partire da quelli già valutati;
- l’autorizzazione per gli organi collegiali a svolgere riunioni online, che altrimenti si sarebbero svolte in presenza;
- l’accantonamento dell'ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca e dei Policlinici universitari;
- l’introduzione per i lavoratori Afam dell’area dei funzionari, in attesa della stabilizzazione del personale precario, nessuna novità sulle sanzioni disciplinari, con rinvio alla sequenza contrattuale.
I TEMI DA TRATTARE NEI PROSSIMI GIORNI
Di seguito sono elencati i temi che saranno trattati durante il confronto sulle sequenze contrattuali:
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021.
Norme finali -
Art. 178 - Sequenze contrattuali
1. In considerazione della particolare complessità del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, le seguenti tematiche sono rinviate ad una o più sequenze negoziali:
a) la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all'art. 48;
b) la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all'estero;
c) l'adeguamento della disciplina relativa al personale delle A.O.U.; nelle more della definizione di tale disciplina, al personale di cui agli articoli 64, comma 1, e 66 comma 1 del CCNL 16/10/2008 continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti. Tenuto conto dell'evoluzione del sistema di classificazione del personale del SSN di cui al comparto Sanità, ai fini dell'equiparazione economica si tiene conto della confluenza dei profili professionali previsti nella tabella di cui all'art. 64, comma 1, del CCNL16/10/2008;
d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) l'ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi;
g) l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79;
PER APPROFONDIMENTI:
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